(massima n. 1)
Soltanto il provvedimento che risolve il concordato fallimentare è una sentenza, impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., mentre, in caso di rigetto della richiesta di risoluzione del concordato, il tribunale deve pronunciarsi con decreto, reclamabile alla Corte d'appello ex art. 739 c.p.c.; ne consegue che ove il giudice erroneamente pronunci il rigetto con “sentenza”, il mezzo di impugnazione contro la stessa esperibile non è il ricorso straordinario per cassazione (il quale, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile), dovendo escludersi che, in relazione al detto provvedimento, possa parlarsi di definitività (di assenza, cioè, di ogni rimedio nell'ambito processuale) dell'ordimamento processuale.