(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 137 della legge fallimentare secondo cui la risoluzione del concordato non può essere pronunciata trascorso un anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento, deve essere interpretata nel senso che per l'osservanza del menzionato termine di decadenza, deve aversi riguardo unicamente alla pronuncia del provvedimento di risoluzione, con la conseguenza che questo non può essere adottato dopo la sua scadenza, ancorché la relativa domanda sia stata anteriormente proposta.