(massima n. 1)
Nel giudizio di risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento degli obblighi concordatari, il tribunale non ha altro compito né altro potere che quello di accertare se il concordato sia stato eseguito, o meno, nei termini e con le modalitą stabiliti nella sentenza di omologazione, senza alcun margine di discrezionalitą in ordine alla valutazione della gravitą o all'imputabilitą dell'inadempimento.