(massima n. 1)
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza omologativa del concordato fallimentare che provoca la chiusura (art. 131 ult. comma legge fall.) e la cessazione degli effetti della procedura fallimentare (art. 120 legge fall.), ed in particolare delle conseguenze di ordine patrimoniale per il fallito (perdita dell'amministrazione e della disponibilitā dei beni e perdita della capacitā processuale in ordine agli stessi: artt. 42 e 43 legge fall.), il fallito č legittimato ad impugnare la sentenza di accertamento di un suo debito e di condanna del curatore al pagamento, non rilevando in contrario che non sia stato ancora pubblicato il decreto che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato (art. 136 legge fall.) trattandosi di atto successivo alla chiusura della procedura fallimentare, preclusivo solo della possibilitā di risoluzione del concordato (e della contestuale procedura per la riapertura del fallimento), né che il nome del fallito risulti ancora iscritto nel registro di cui all'art. 50 legge fall., riguardando le incapacitā previste dalla legge le sole incapacitā personali, che vengono meno soltanto per effetto della sentenza di riabilitazione, e non quelle che riguardano le conseguenze di ordine patrimoniale della dichiarazione di fallimento, la cui cessazione č effetto immediato della chiusura del fallimento stesso.