(massima n. 1)
I creditori non ammessi al passivo, anche se hanno proposto opposizione contro tale esclusione, non possono opporsi all'omologazione del concordato fallimentare, atteso che legittimati a quest'ultima opposizione, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, legge fall., sono solo i creditori dissenzienti aventi diritto al voto nel concordato, e quindi, ex art. 127 della legge stessa, i soli creditori ammessi al passivo (anche se con riserva o in via provvisoria). Né la legittimazione dei creditori, non ammessi al passivo, ad opporsi all'omologazione può fondarsi sul disposto dell'art. 136, secondo comma, legge fall., poiché, anche ad ammettere che tra i “creditori contestati” siano da comprendere anche quelli non ammessi al passivo, ma tuttora opponenti, a tale categoria di creditori la legge attribuisce, nella sola fase di esecuzione del concordato, il solo diritto all'accantonamento delle somme, se dovute e nella misura accertata in conseguenza del passaggio in giudicato della relativa sentenza.