(massima n. 1)
Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolaritą di un credito concorsuale, gią ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare, non dispensa il nuovo creditore dall'onere dell'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 101 legge fall., con la conseguenza che, in difetto di questa, titolare del diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare resta l'originario creditore ammesso.