(massima n. 1)
In tema di concordato fallimentare, ove gli obblighi dell'assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita nella sentenza di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo, l'assuntore medesimo devesi ritenere privo di legittimazione passiva nei confronti della pretesa avanzata dal creditore non insinuato al passivo, la quale, dopo la omologazione del concordato con sentenza passata in giudicato — non essendo più ammissibile la contestazione della liceità di una clausola della proposta, che il creditore assuma lesiva della par condicio creditorum — può essere fatta valere nei soli confronti del fallito.