(massima n. 1)
In tema di concordato fallimentare, nella ipotesi in cui il creditore si sia limitato ad indicare nella domanda di ammissione al passivo una sola ragione di prelazione (privilegio) ed in relazione a questa si sia formato il giudicato a seguito di opposizione allo stato passivo, detto creditore non può far valere nei confronti dell'assuntore del concordato fallimentare — coprendo il giudicato il dedotto ed il deducibile e potendo l'assuntore avvalersi, in quanto avente causa dal fallimento, del giudicato relativo alla causa di opposizione allo stato passivo — una diversa causa di prelazione (ipoteca).