(massima n. 1)
All'assuntore del concordato fallimentare può essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, ma gli si affianca quale garante e coobbligato, e pertanto non è legittimato a intervenire nel processo in grado d'appello oltre l'ambito definito dall'art. 344 c.p.c.