(massima n. 1)
Il provvedimento di prima delibazione della proposta di concordato (di competenza del giudice delegato, secondo la previsione procedimentale dell'art. 124 l. fall.) manca dei requisiti della definitività (non essendo preclusa la riproposizione dell'istanza in termini di maggior conformità al modello legale, nonché di maggior utilità e convenienza per i creditori) e della decisorietà (non intervenendo su diritti soggettivi del debitore fallito, né arrecando allo stesso pregiudizi irreversibili), e non è, pertanto, impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (ricorso che, ove proposto, va dichiarato inammissibile).