(massima n. 1)
Nel concordato fallimentare, un accordo fra il fallito ed il fideiussore del concordato medesimo, avente ad oggetto la cessione al secondo dei beni del primo, mentre non č ammissibile in sede concorsuale e con effetto verso i creditori, deve ritenersi consentito, quale espressione di autonomia privata, qualora sia destinato ad avere efficacia dopo la chiusura delle operazioni di esecuzione del concordato, in quanto non comporta sottrazione di beni o violazione della par condicio (sempreché non ricorrano ipotesi di nullitā in base alle regole generali dell'art. 1418 c.c.).