(massima n. 1)
Competente a concedere la riabilitazione in relazione a misure di prevenzione non č il tribunale di sorveglianza, ma la corte di appello nel cui distretto ha sede l'autoritā giudiziaria che dispone la misura, in quanto l'art. 683 c.p.p. non ha abrogato l'art. 15 della L. n. 327 del 1988. La procedura da adottare č quella indicata dall'art. 678 comma primo c.p.p. che rinvia al precedente art. 666 il quale prevede, a pena di nullitā, l'avviso alle parti della data di udienza e la necessaria partecipazione del difensore e del P.M. oltre l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta. Ne consegue che il provvedimento adottato de plano č viziato di nullitā assoluta.