(massima n. 1)
La competenza a decidere in tema di riabilitazione conseguente all'applicazione di una misura di prevenzione spetta al tribunale di sorveglianza. La indicazione quale giudice competente della corte di appello contenuta nel comma 1 dell'art. 15, L. 3 agosto 1988, n. 327 deve essere infatti coordinata con l'ultimo comma della stessa norma, per il quale «si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione». Il rinvio sta a significare la volontą del legislatore di uniformare la disciplina processuale della riabilitazione da misura di prevenzione a quella prevista in materia di riabilitazione in generale dal codice di procedura penale, quello vigente all'epoca di emanazione della norma, e quello vigente oggi, che all'art. 683 c.p.p. indica il tribunale di sorveglianza quale organo competente a decidere in tale materia. L'inciso «in quanto compatibili» non costituisce ostacolo a tale interpretazione, non essendo ravvisabile incompatibilitą alcuna tra la disciplina della riabilitazione da misura di prevenzione e quella dettata dal codice di procedura penale del 1988.