(massima n. 1)
Il provvedimento di riabilitazione, in base al chiaro dettato dell'art. 683 c.p.p., può essere adottato solo su espressa richiesta dell'interessato, alla cui esistenza è subordinata anche l'adozione delle iniziative ex officio (acquisizione della documentazione necessaria), previste dal secondo comma del citato art. 683.