(massima n. 1)
L'esecuzione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva e la determinazione delle concrete modalità di una tale esecuzione spettano al P.M., quale organo dell'esecuzione, e non al giudice dell'esecuzione. Se nel corso dell'esecuzione della demolizione l'interessato od altro soggetto ritiene che sia pregiudicato un suo diritto, può fare ricorso al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 670 c.p.p.