(massima n. 1)
In tema di incidente di esecuzione su ricorso dell'imputato, una volta disposta la scarcerazione dello stesso per vizi attinenti alla notifica della sentenza di condanna, il giudice non può revocare, con successiva ordinanza, il provvedimento, in quanto egli ha ormai esaurito la cognizione della vicenda processuale e, di conseguenza, il suo potere di decisione. Invero la successiva ordinanza di revoca violerebbe sia il principio del ne procedat iudex ex officio, sia quello del contraddittorio.