(massima n. 1)
L'art. 670, n. 1, c.p.p., nel demandare, fra l'altro, al giudice dell'esecuzione il compito di valutare «anche nel merito, l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilitą del condannato», intende riferirsi soltanto alle eventuali irregolaritą riguardanti la dichiarazione di irreperibilitą emessa dopo la pronuncia della sentenza e quindi potenzialmente idonee ad impedire il passaggio in giudicato della medesima, con esclusione, pertanto, di altre irregolaritą concernenti l'irreperibilitą dichiarata nel corso del procedimento di cognizione.