(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia omesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo a instaurare il nuovo processo. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha dichiarato l'inefficacia dell'ordine di carcerazione emesso in relazione ad una sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito di un processo giudicato non « equo» a causa della violazione del diritto dell'imputato di « interrogare o fare interrogare i testimoni a carico“).