(massima n. 1)
In caso di condanna pronunciata all'esito di un giudizio contumaciale giudicato non equo dalla Corte europea per i diritti dell'uomo, il condannato, onde ottenere la rinnovazione del giudizio, può avvalersi unicamente dell'istituto della rimessione in termini per la proposizione dell'impugnazione, come disciplinato dall'art. 175, comma secondo e 2 bis c.p.p., rimanendo per converso escluso che egli possa ottenere la declaratoria di non eseguibilità della condanna, semplicemente proponendo incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., senza nel contempo avanzare, come tra l'altro previsto dal comma terzo dello stesso art. 670, anche richiesta di restituzione in termini.