(massima n. 1)
Deve considerarsi abnorme, perché si colloca al di fuori degli schemi processuali, e come tale irricevibile da parte della Corte di cassazione, il provvedimento con il quale, sul presupposto dell'omessa notifica all'imputato dell'avviso di udienza, il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato la nullità del procedimento svoltosi in sede di legittimità e della relativa sentenza, ordinando la rinnovazione degli atti invalidi. Ed invero anche nel vigente ordinamento processuale resta fermo il principio dell'invalicabilità del giudicato e della sua efficacia sanante, il quale non consente, per lo sbarramento da esso costituito, di introdurre nel processo esecutivo questioni su temi che pongano in discussione la validità della sentenza — divenuta definitiva — per pretesi vizi sulla regolare costituzione del rapporto processuale in sede di cognizione, essendo al contrario possibile solo proporre quelle inerenti all'esistenza di un titolo esecutivo formalmente valido: l'incidente di esecuzione è, infatti, un rimedio finalizzato all'esame delle questioni concernenti non già la legittimità del titolo, bensì la sua eseguibilità, come si desume chiaramente dall'art. 670 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato irricevibile l'atto con il quale il giudice dell'esecuzione la investiva della rinnovazione del procedimento).