(massima n. 1)
Nel caso di contestuale pendenza di una richiesta diretta all'accertamento della mancanza o non esecutivitā del titolo davanti al giudice dell'esecuzione e dell'atto di impugnazione davanti al giudice della cognizione, quest'ultimo č competente anche per l'incidente di esecuzione, salvo che non sia giā intervenuta decisione irrevocabile, che preclude ogni ulteriore valutazione da parte del giudice dell'esecuzione o di altro giudice.