(massima n. 1)
In tema di restituzione nel termine, il disposto del terzo comma dell'art. 670 c.p.p. deve essere inteso nel senso che il divieto di riproporre al giudice dell'impugnazione l'istanza giā presentata a quello dell'esecuzione opera esclusivamente qualora quest'ultimo si sia pronunciato, mentre non č inibito all'interessato rivolgersi al giudice dell'impugnazione fintanto che il giudice dell'esecuzione, cui in precedenza sia stata proposta la medesima domanda, non abbia ancora deliberato.