(massima n. 1)
Qualora il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 670, comma terzo, c.p.p., nel respingere la richiesta di non esecutività della sentenza, accolga invece quella di restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione, il giudice cui l'impugnazione venga quindi proposta non può dichiararla inammissibile per tardività sulla base della ritenuta insussistenza delle già riconosciute condizioni per la restituzione in termine.