(massima n. 2)
Nel determinare, ai sensi dell'art. 663 c.p.p., la pena da eseguire nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell'esecuzione, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 70 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non pił concretamente eseguibili in riferimento ai singoli reati, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi detto criterio solo come temperamento del coacervo di pene eseguende.