(massima n. 1)
Quando bisogna ricondurre nei limiti di legge l'indulto applicato, con separati provvedimenti, in misura complessivamente superiore a quella prevista, non va disposta la revoca del beneficio, ma lo stesso va ridimensionato mediante la sua applicazione unitaria in sede di cumulo, ai sensi dell'art. 174, comma secondo, c.p., il cui provvedimento si sovrappone e si sostituisce all'insieme delle applicazioni separate, le quali restano assorbite.