(massima n. 1)
Nel caso di plurime applicazioni dello stesso indulto effettuate in giudizi diversi o in fase esecutiva, č il pubblico ministero l'organo che, nel procedere all'unificazione delle pene, a norma dell'art. 663 c.p.p., deve, in linea con i suoi compiti istituzionali, provvedere alla riduzione del beneficio concesso in misura superiore al limite stabilito, al fine di assicurare l'esatta osservanza, oltre che della specifica norma contenuta nel relativo decreto presidenziale, anche della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 174 c.p., che regola l'applicazione definitiva del beneficio nella sua entitā quantitativa sulla pena complessiva risultante dal cumulo delle pene concorrenti. (Fattispecie in tema di applicazione dell'indulto concesso con D.P.R. n. 744 del 1981).