(massima n. 2)
Nel cumulo di pene temporanee con la pena dell'ergastolo, la decorrenza di quest'ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale essa è stata inflitta; e ciò sia che l'ergastolo sia stato inflitto per fatto commesso durante l'espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l'espiazione dell'ergastolo. Fa eccezione a tale regola solo il caso del cumulo di due ergastoli, il secondo dei quali sia stato inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, decorrendo in tal caso la pena unificata ai sensi dell'art. 72 c.p. dalla data della carcerazione per il nuovo delitto, poiché l'ergastolo inflitto per quest'ultimo copre e assorbe anche il precedente.