(massima n. 1)
In presenza di una pena dell'ergastolo, le pene detentive temporanee — salvo che non intervenga una causa estintiva — perdono ogni rilevanza e, ad ogni effetto, deve aversi riguardo in via esclusiva alla pena dell'ergastolo, senza alcuna possibilità di far rivivere, per desumere conseguenze in malam partem, le singole pene temporanee. Invero, una volta che si è proceduto al cumulo delle pene che il condannato deve espiare, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo, materiale o giuridico, perdono ogni autonomia e si deve avere riguardo alla pena unica da espiare, restando in essa assorbite e neutralizzate quelle inflitte per i vari reati con la stessa sentenza o con una pluralità di sentenze.