(massima n. 1)
L'omicidio commesso in persona del padrigno č aggravato ai sensi dell'ultima parte dell'art. 577 c.p., anche nel caso che la madre dell'uccisore non fosse pił viva, poiché la norma generica dell'art. 307, ultima parte, c.p., riferibile ai prossimi congiunti, non č applicabile quando in singole disposizioni del codice o d'altre leggi si fa richiamo espresso a determinati vincoli di parentela senza riprodurre la limitazione fissata nel citato art. 307.