(massima n. 2)
Non sussiste alcuna incompatibilità tra la circostanza aggravante generale prevista dall'art. 61, n. 11, c.p. e quella specifica del rapporto di coniugio di cui all'art. 577 dello stesso codice, dati il diverso fondamento oggettivo e la diversa ratio che caratterizzano le due fattispecie circostanziali. Ed invero l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 11, c.p. ha natura oggettiva e consiste in una relazione di fatto tra l'imputato e la parte offesa che agevola la commissione del delitto, mentre il rapporto di coniugio è una circostanza speciale, di natura soggettiva, che ha il suo fondamento nel vincolo coniugale, unicamente preso in considerazione dal secondo comma dell'art. 577 c.p. al di fuori dell'ulteriore circostanza dell'eventuale coabitazione.