(massima n. 1)
Rientra nella competenza del giudice di pace il reato di lesioni personali (art. 582, comma secondo, c.p.), sia o meno aggravato ai sensi dell'art. 577, comma secondo, c.p. (fatto commesso in danno del coniuge); tale circostanza non può, tuttavia, ritenersi integrata qualora la persona offesa sia, come nella specie, convivente more uxorio ed il trattamento sanzionatorio applicabile è quello previsto dall'art. 52, comma secondo, lett. b) D.L.vo n. 274 del 2000 che, ai sensi dell'art. 620, comma primo, lett. l) c.p.p., può essere, sussistendone i presupposti, rideterminato dalla stessa Corte di cassazione.