(massima n. 1)
Le circostanze aggravanti previste dall'art. 577, primo comma, n. 1 e cpv., c.p., seppure soggettive ai sensi dell'art. 70, primo comma n. 2, c.p., se conosciute o ignorate per colpa, si comunicano al concorrente. Invero i rapporti tra colpevole e offeso previsti dall'art. 577 c.p. in relazione al delitto di cui all'art. 575 stesso codice qualificano il delitto in termini di gravitā tali che la coscienza etica comune che ne ha sempre avvertito la maggiore rimproverabilitā non solo in considerazione del rapporto che lega offensore e offeso, ma anche perché in tal senso l'omicidio (che č fratricidio, matricidio, uxoricidio, ecc.) offende i valori etico sociali che oggi sono tutelati dagli artt. 29 e 30 della Costituzione.