(massima n. 1)
Ai limitati fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'omicidio prevista dall'art. 577 n. 1 c.p. (fatto commesso contro l'ascendente o il discendente), la filiazione naturale della vittima — equiparata a quella legittima, ai sensi dell'art. 540, comma primo, c.p. — può essere accertata anche in contrasto con lo status di figlio legittimo formalmente spettante alla stessa vittima, nulla rilevando in contrario che il comma secondo del citato art. 540 preveda che anche in sede penale il rapporto di filiazione illegittima sia stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile.