(massima n. 1)
In tema di omicidio (art. 575 c.p.), va affermata la distinzione tra mera preordinazione del delitto — intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente — e premeditazione (art. 577 n. 3 c.p.) — intesa come radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo nella psiche del reo, del proposito omicida — del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive del crimine.