(massima n. 1)
Le «situazioni di insolvenza» in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 660, comma terzo, c.p.p., il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena non presuppongono affatto l'accertamento della «insolvibilità» del condannato prevista dal precedente comma secondo del medesimo articolo, come è dimostrato, fra l'altro, dal fatto che detta insolvibilità può essere accertata anche quando, essendosi già disposta la rateizzazione, risulti impossibile l'esazione anche di una sola rata.