(massima n. 1)
Le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della L. n. 18 del 1975 in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell'affermazione secondo la quale detta condizione fisica sia ex se sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, viceversa, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare tutti gli atti documentali che li riguardino. Ne consegue che un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull'erroneo presupposto dell'idoneità a costituire utile succedaneo alla sottoscrizione (ai sensi del disposto di cui all'art. 603, primo comma c.c.) la mera dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell'atto) di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco, nella mancanza di qualsiasi verifica in ordine alla concreta correlabilità a tale status di un'effettiva e non ovviabile incapacità a vergare la propria firma e, quindi, di ogni accertamento sulla effettiva veridicità e valenza di tale professione di incapacità a sottoscrivere che, viceversa, va, in concreto, riscontrata ed accertata.