(massima n. 1)
L'esclusione della sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., nei confronti di chi sia stato condannato per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, è da ritenere operante anche quando trattisi di soggetto ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i «collaboratori di giustizia». La suddetta disposizione normativa non contiene, infatti, alcuna deroga analoga a quella prevista, in favore dei medesimi «collaboratori», con riguardo alla sola fruibilità dei benefici penitenziari, dall'art. 13 ter, comma 1, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n. 82, né può, d'altra parte, estendersi la sfera di applicabilità di tale ultima disposizione al di fuori della materia strettamente penitenziaria per la quale essa è stata dettata; materia diversa da quella dell'esecuzione, pur se ad essa funzionalmente collegata.