(massima n. 1)
Il tribunale di sorveglianza competente a decidere su richieste di benefici penitenziari avanzate da «collaboratori di giustizia» i quali abbiano titolo a fruire della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656 c.p.p. va individuato sulla base non del criterio stabilito dal comma 6 di tale articolo ma di quello stabilito dalla speciale disposizione normativa costituita dall'art. 16 nonies, comma 8, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui deve aversi riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio a norma dell'art. 12, comma 3 bis, del medesimo D.L.