(massima n. 1)
La competenza a decidere su richieste di benefici penitenziari avanzate da «collaboratori di giustizia» i quali abbiano titolo a fruire della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656 c.p.p. appartiene al tribunale di sorveglianza da individuarsi in base al criterio stabilito dal comma 6 di detto articolo, non potendo, in tale situazione, trovare applicazione il diverso criterio dettato dall'art. 16 nonies del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui č competente il tribunale di sorveglianza del luogo in cui il condannato ha eletto domicilio a norma dell'art. 12, comma 3 bis, del medesimo D.L.