(massima n. 1)
Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere su richieste di benefici penitenziari avanzate da «collaboratori di giustizia» che abbiano fruito della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p. va individuato sulla base non del criterio di cui al comma sesto di tale articolo, ma di quello stabilito dalla disposizione speciale di cui all'art. 16 nonies, comma ottavo, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in L. 15 marzo 1991 n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, in forza del quale deve aversi riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio a norma dell'art. 12, comma terzo bis, del medesimo D.L.