(massima n. 1)
La sospensione dell'ordine di carcerazione di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165, trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trova in libertā, condizione che deriva sia dal non essere mai stato raggiunto da misura cautelare personale sia dalla avvenuta revoca di questa, ma che non puō invece ritenersi sussistente quando il soggetto risulti destinatario di un provvedimento di custodia cautelare relativo al fatto per cui č intervenuta condanna, sebbene si trovi di fatto in libertā per essersi volontariamente sottratto all'esecuzione dello stesso o per essere evaso. (Nell'occasione la Corte Suprema ha rilevato che la prevista sospensione si basa su una presunzione di non attualitā della pericolositā sociale di cui č indice lo stato di libertā voluto dal giudice e che nel caso del latitante o dell'evaso non č consentito al P.M. sostituire una propria valutazione a quella effettuata dal giudice del processo).