(massima n. 1)
Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie: ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di programma terapeutico e socio-riabilitativo) č principio di portata generale, applicabile nei confronti del condannato, sia questo in stato di libertā che in stato di detenzione per espiazione pena.