(massima n. 1)
Il pubblico ministero ha l'obbligo di procedere alla sospensione dell'esecuzione della pena, quando ricorrono i presupposti stabiliti dal quinto comma dell'art. 656, indipendentemente dalla irreperibilitā del condannato, atteso che la norma, volta ad evitare l'esperienza carceraria ad un soggetto che č nelle condizioni per fruire delle misure alternative, prescinde del tutto dal fatto che il soggetto interessato sia o meno reperibile, non potendosi annettere a tale situazione alcun significato circa un'ipotetica volontā di sottrarsi alle conseguenze del reato.