(massima n. 1)
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario trova applicazione anche nel caso, previsto dal successivo comma 10 dello stesso articolo 656, in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, atteso che tale circostanza non fa venir meno la ragione del suddetto divieto, costituita dalla presunzione di particolare pericolositą dei soggetti in questione, contrapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolositą, in genere, dei condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione, nei loro confronti, dell'esecuzione di tali pene.