(massima n. 1)
Il divieto di reiterazione della sospensione dell'esecuzione di pena detentiva per la stessa condanna previsto dall'art. 656, comma 7, c.p.p., del testo riformato ex art. 1 della legge 27 maggio 1998, n. 165 č operante anche nei casi in cui la prima sospensione sia stata ottenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge di riforma, ed anche se la nuova istanza si fondi su presupposti in precedenza irrilevanti o riguardi una misura non esistente prima della riforma.