(massima n. 1)
Il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando l'associazione sia costituita al fine di commettere fatti di lieve entitą e pertanto soggetta alla disciplina pił favorevole di cui all'art. 74, comma 6, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra comunque tra i delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario per i quali, ai sensi dell'art. 656, comma 9, lett. a), non č consentita la sospensione dell'esecuzione della pena.