(massima n. 1)
La sospensione dell'esecuzione della pena non č consentita qualora sopravvenga ulteriore titolo esecutivo nei confronti del detenuto in stato di custodia cautelare per il fatto oggetto di esso, a nulla rilevando che la residua pena da espiare, come risultante dal cumulo disposto, rientri nei limiti previsti per la sospensione stessa dall'art. 656, comma 5 c.p.p., in quanto l'obbligatorietā della sua concessione prevista dal successivo comma 10 riguarda esclusivamente il detenuto che si trovi, al momento della condanna da eseguire, agli arresti domiciliari per il fatto oggetto di questa.