(massima n. 1)
Il divieto di reiterazione, per la stessa condanna, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 7, c.p.p. č principio di validitā generale, identificabile nella necessitā di evitare che attraverso la presentazione di istanze a catena si possa ottenere indefinitamente il rinvio della concreta espiazione della pena detentiva. Ne consegue che tale limite č applicabile anche alla sospensione dell'esecuzione disposta in base agli artt. 91 e 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.