(massima n. 1)
L'istituto della sospensione della pena, disciplinato dall'art. 656, comma quinto, c.p.p., č ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi. Pertanto di esso possono beneficiare solo i condannati che si trovino in stato di libertā e non coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino giā detenuti in espiazione di pena per altra causa.