(massima n. 1)
Alla stregua del testuale tenore dell'art. 656, comma 9, lett. b), c.p.p., č da escludere che il divieto di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena operi, oltre che nel caso, ivi espressamente previsto, di condannato che si trovi in stato di custodia cautelare in carcere «per il fatto oggetto della condanna da eseguire», anche in quello di condannato il cui stato di custodia cautelare sia riferibile ad un fatto diverso.